In condominio si esternalizza
In condominio si esternalizza.
Pulizie, servizio di sicurezza, cura del giardino vengono spesso appaltati a ditte e cooperative esterne evitando così l’assunzione diretta di personale subordinato.
A favore della scelta dell’appalto gioca l’idea di demandare a un’impresa terza alcune responsabilità, ritenendo di alleggerire gli oneri dell’amministratore. In effetti, tale formula prevede che la ditta appaltatrice si occupi in autonomia di eseguire il servizio presso lo stabile, con le dovute competenze e attrezzature (così come sottolineato nella Circolare n. 5 del ministero del Lavoro dell’11 febbraio 2011). Ma a ben guardare, ciò non significa evitare pesi e obblighi, perché nell’ambito del contratto d’appalto, l’amministratore ricopre la posizione di datore di lavoro committente e in tale ruolo ha delle incombenze. E attenzione: anche a livello di costi, va sfatata l’idea che appalto faccia rima con risparmio.
Appalto o assunzione
Poniamo il caso in cui nel condominio si renda necessaria una figura che si occupi della pulizia degli spazi comuni: generalizzando, quali sono le differenze tra assunzione diretta della persona e appalto del servizio?
● Col contratto di assunzione – dopo attenta selezione – si potrebbe optare per un periodo di prova, così da testare l’idoneità del lavoratore; prediligendo l’appalto, non sarà possibile scegliere l’addetto, ma la verifica sarà nei confronti dell’azienda (Dlgs 81/2008, articolo 26), di cui l’amministratore dovrà appurare l’iscrizione alla Camera di Commercio, oltre ai requisiti organizzativi, strutturali e di regolarità contributiva. ● Una volta instaurato il rapporto, l’amministratore che abbia optato per il contratto di tipo subordinato si avvarrà dei poteri direttivo, organizzativo e disciplinare specifici del datore di lavoro. Sta proprio qui una delle maggiori differenze tra i due contratti. Perché avrà invece una certa autonomia, rispetto al committente, chi esegue la sua attività con contratto d’appalto (fermo restando il diritto del committente di intimare all’appaltatore il regolare svolgimento dell’attività, nel caso di esecuzione non conforme). Da sottolineare: non sarà possibile una via di mezzo tra le due opzioni, nella quale, ad esempio, l’appaltatore tenga per se i compiti amministrativi e il committente si occupi di organizzare il lavoro del pulitore in questione. O l’una o l’altra. (si veda la Cassazione, sentenza 16788/2006).
I ribassi
Da evitare quelle società appaltatrici che giocano al ribasso, proponendo al condominio prezzi troppo concorrenziali, che potrebbero dipendere da uno scorretto inquadramento del lavoratore, da un servizio scarso o, come sostenuto di recente da parte sindacale, dall’impiego solo di nuovi assunti, che sarebbe favorito dalle attuali regole del lavoro. Un appalto genuino dovrebbe avere un costo superiore rispetto all’assunzione diretta, perché al costo medio orario di circa 14,79 euro del personale dipendente da impresa di pulizia (come da tariffario pubblicato dal ministero del Lavoro), andrà sommato il compenso dovuto all’azienda per la fornitura e gestione del servizio. È matematico.
● Va tenuto conto che il tipo di rapporto tra ditta appaltatrice e lavoratore può essere solo subordinato, quindi niente pagamenti con i voucher e niente collaborazioni occasionali (per legge, la responsabilità in tale evenienza ricade anche sul condominio, non solo sulla ditta). ● E se si vuole risolvere il contratto, nel caso di assunzione a tutele crescenti da parte del condominio, il lavoratore licenziato avrà diritto a un indennizzo da due mensilità per ogni anno di anzianità lavorativa; con l’appalto, il committente potrà recedere in ogni momento, purché corrisponda all’appaltatore l’intero importo stabilito per il servizio.
I casi in cui è vietato appaltare
Cosa fare se si vuole sostituire personale assente, per esempio in maternità? Il personale assente va sostituito nel suo ruolo solo con personale subordinato. È però ipotizzabile l’appalto se durante l’assenza del portiere si decidesse di fare a meno del servizio di portineria, ma si volesse usufruire di un servizio di pulizia, visto che i due ruoli non sono identici. Possono convivere, nello stesso condominio, giardinieri in appalto e giardinieri direttamente assunti dallo stabile, quindi con la stessa mansione? No. Il rischio è l’accusa di somministrazione fraudolenta di manodopera, che rientra nel penale (Cassazione, sentenza 14087/2013). di Vincenzo Di Domenico – Il Sole 24 Ore – in condominio si esternalizza